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LAVORATORI AUTONOMI IN CANTIERE

Per definizione il Lavoratore Autonomo in cantiere deve operare da solo ed essere in grado di realizzare quanto assegnatoli senza dover ricorrere all’aiuto di terzi. 

Le attrezzature di cui dispone, necessarie a svolgere il lavoro, devono essere di proprietà altrimenti, in caso di ispezione, sorge il sospetto che di tanto in tanto giunga il vero proprietario delle stesse per svolgere assieme le lavorazioni. 

Non sono quindi ammessi contratti tra Committenti e Lavoratori Autonomi che prevedono la realizzazione di opere che, per loro natura, richiedono più di una persona per essere realizzate o che per le tempistiche molto strette concesse per realizzarle, non risulta compatibile la forza lavoro pari ad una persona. 

In caso di ispezioni, le sanzioni sono molto pesanti non solo per quanto riguarda la materia della sicurezza sul lavoro ma anche in merito alla regolarità contributiva che potrebbe emergere. 
Gli SPISAL della Provincia di Padova hanno per questo realizzato un utile opuscolo su questi argomenti. 

LO STUDIO F.A.P.A.S. È A DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI E PER FORNIRE OGNI SUPPORTO NECESSARIO A FAR SI CHE LA VOSTRA SPECIFICA SITUAZIONE RISCONTRATA POSSA ESSERE SISTEMATA ONDE EVITARE SANZIONI CIVILI E PENALI.
F.a.P.a.S.
Data: 27-07-2015
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FaPaS Dott. Ing. Fabrizio Paiusco
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